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d'intervento. Il tutto monitorabile in ogni istante dall'account personale
nell'Area Clienti del sito di Informatica.
La fattura elettronica, per il
resto, è - da un punto di vista contenutistico - del tutto equivalente ad una
fattura cartacea e, come questa, deve essere sempre redatta secondo le
indicazioni fornite dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 633/72 (come integrate dal D.
Lgs. 52/2004). La fattura elettronica, pertanto, non può essere emessa in via
"sintetica", dovendo sempre riportare in modo dettagliato le indicazioni
obbligatorie. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di inserire una sola
volta le indicazioni comuni alle diverse fatture, dirette allo stesso
destinatario, emesse in un unico lotto, purchè per ogni fattura sia accessibile
la totalità delle informazioni richieste. Inoltre, per le operazioni effettuate
nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario può essere emessa
una sola fattura.
Quando si può ricorrere alla fatturazione elettronica
Un'indicazione di legge molto importante - che certo non può essere taciuta -
subordina la possibilità di ricorrere al sistema di fatturazione elettronica al
previo raggiungimento di un accordo tra i soggetti in gioco, ossia tra emittente
e destinatario della fattura (come confermato, infatti, dal nuovo 3° comma
dell'art. 21 D.P.R. 633/72).
La norma testè citata non disciplina però i contenuti di detto accordo, i quali
in concreto potranno dunque essere i più vari. Nel silenzio della legge, pare
tuttavia quanto mai opportuno disciplinare contrattualmente anche la "modalità
tecnica" di trasmissione e lo "standard" utilizzato in detta fase ed in quella
di archiviazione, come pure la "periodicità" di trasmissione delle fatture.
Appare utile, quindi, sottolineare come in questa materia assumano un'importanza
rilevante i contratti e le regolamentazioni tecniche intercorrenti tra le parti
in gioco; giova ricordare, infatti, che i servizi di fatturazione e
conservazione possono essere affidati oggi in outsourcing a soggetti
terzi (come espressamente previsto dal D. Lgs. 52/2004 e dal DMEF).
Quando la fattura elettronica si considera emessa
La fattura elettronica inoltrata per via telematica si ha per emessa nel momento
della sua trasmissione, ossia nel momento in cui il documento informatico è
trasmesso per via elettronica al destinatario (si deve far riferimento, in
proposito, alle disposizioni contenute nell'articolo 45, comma 2, del dlgs. n.
82 del 2005, il quale dispone che "il documento informatico trasmesso per
via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e
si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore"). Sarà molto utile, se non
indispensabile, affidarsi a sistemi di PEC (Posta Elettronica Certificata).
Peraltro, l'emissione della fattura può coincidere con il momento in cui la
fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga
inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione
ed un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile. In tal modo il
destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il
download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico.
La conservazione della fattura elettronica
Per quanto riguarda invece, la conservazione della fattura elettronica, il D.
Lgs. 52/2004 dispone, anzitutto, nell'art. 39, comma 3, DPR 633/72 (come
modificato ex art.2 D.Lgs. 52/04) che "le fatture elettroniche trasmesse o
ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma". La norma così
prosegue: "Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma
cartacea possono essere archiviate in forma elettronica". In caso di
"archiviazione elettronica" delle fatture (da intendersi ai fini
giuridico/tecnici "conservazione" ai sensi della deliberazione CNIPA n. 11 e
secondo le indicazioni del DMEF) essa va effettuata entro 15 giorni dalla loro
emissione/ricezione, fermi restando i termini per l'assolvimento degli obblighi
di registrazione previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972 (così
dispone l'art. 3 2° comma del DMEF).
Per quanto riguarda il processo di conservazione e, quindi, l'esibizione delle
fatture occorre pertanto far riferimento al DMEF (che rimanda alla deliberazione
CNIPA). Resta fermo, quindi, che il processo di conservazione delle fatture
elettroniche (emesse con l'apposizione del riferimento temporale e della firma
elettronica qualificata) si perfeziona con la sottoscrizione elettronica e
l'apposizione della marca temporale sull'insieme dei documenti (ovvero su
un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti
stessi) da parte del responsabile della conservazione. Occorre sottolineare
pertanto che non occorre la presenza del notaio per il completamento della
procedura di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche (o di altri
documenti contabili che nascono elettronici). L'apposizione della firma digitale
e della marca temporale di un pubblico ufficiale sarà necessaria solo in caso di
conservazione sostitutiva di quei pochi documenti analogici contabili che devono
considerarsi "originali unici" (il documento analogico o cartaceo può essere
unico o non unico, se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche in possesso di terzi). Le fatture analogiche
ovviamente non sono "originali unici" e, quindi, la loro conservazione
sostitutiva termina con l'apposizione della firma digitale e della marca
temporale del responsabile della conservazione. Così è ben specificato nella
deliberazione CNIPA n. 11 (richiamata espressamente DMEF) e i dubbi
interpretativi che ancora in qualcuno permangono - a causa di un errore
materiale in cui è incorso il legislatore nel DMEF del 23 gennaio 2004 (il quale
si è semplicemente dimenticato di inserire l'aggettivo "unici" nel comma 3
dell'art. 4 dedicato alla conservazione sostitutiva dei documenti analogici -
aggettivo pur contenuto nelle definizioni contenuto nell'art. 1) - saranno
dissipati dal prossimo provvedimento della Agenzia delle Entrate che interverrà
sulla materia.
Anche qui, pertanto, non sorgono grossi problemi interpretativi, anche se ancora
si attendono delucidazioni in merito alla precisa individuazione dei "documenti
originali unici" (per i quali è prevista la presenza del pubblico ufficiale a
chiusura del procedimento di conservazione sostitutiva) e ad alcune modalità
tecniche-operative che consentiranno l'esibizione telematica dei documenti
contabili conservati digitalmente (art. 6 2° comma DMEF) e soprattutto l'invio
all'agenzia delle entrate della cosiddetta "superimpronta" del proprio archivio
informatico (con firma digitale e marca temporale del responsabile della
conservazione) da effettuarsi alle agenzie delle entrate competenti "per
estendere la validità dei documenti elettronici" (art. 5 1° comma DMEF).
Da nostre fonti, i tempi di questo ulteriore e analitico provvedimento
interpretativo del DMEF da parte dell'Agenzia delle Entrate (nel quale - a
quanto ci è dato di sapere - si interpreterà in maniera estesa ed elastica il
concetto di "documento analogico originale non unico" a tutto vantaggio dei
processi di conservazione sostitutiva delle imprese) non sono immediati, ma
occorre sottolineare una volta per tutte che - in attesa di questo ulteriore
provvedimento - tutti i processi di emissione elettronica e conservazione sono
assolutamente legittimi e possono essere iniziati.

Gentile Cliente,
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Tramite il loro utilizzo, è possibile effettuare
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e permette di conoscere l’intera storia delle modifiche apportate al documento
con la data e l’autore. Consente di gestire i documenti cartacei e archiviarli
insieme a quelli in formato digitale e di accedervi tramite Internet in quanto
possono essere consultati anche da persone che lavorano presso sedi diverse.
Dal 1 gennaio 2009 la recente normativa ha portato
all’eliminazione del libro presenze e matricola da parte delle aziende, le quali
hanno in grande maggioranza delegato il consulente del lavoro alla tenuta del
Libro Unico. La prima conseguenza di questa
novità è che il consulente si trova a dover gestire una
quantità di documenti notevolmente superiore a
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presso l’azienda assistita, il consulente è
tenuto a rintracciare e produrre in pochi giorni documenti per conto del proprio
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soluzione realizzata da Esa Software, facile da installare, preconfigurata, già collegata al gestionale
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documentale del Libro Unico del Lavoro rispettando le regole imposte
dall’attuale normativa.
Per qualsiasi informazione contattaci allo 0362-852229 oppure manda una mail a cma_commerciale@cma.it
Luglio 2009.
Esa software incontra 200 partner
Si è chiuso il tour con cui la software house ha ribadito ai partner
l’impegno su imprese e professionisti
23 Luglio 2009
Si è concluso il tour che esa software ha organizzato per incontrare i 200
Business Partner che operano su tutto il territorio nazionale. A partire da
Rimini, sede storica della società dove si sono riuniti i mondoesa, le otto
società partecipate da esa software, il tour ha toccato le città di Milano e
Roma presso le sedi del Sole 24 ORE.
Lucio Luzi, nuovo direttore generale di esa software e direttore commerciale
dell'Area Professionisti del Gruppo 24 ORE, ha voluto riunire i partner per
condividere i risultati del primo semestre 2009, confrontarsi sul piano
operativo del fine anno e delineare le nuove strategie per il medio- termine.
Centralità delle vendite e forte focalizzazione sul mercato di imprese e
professionisti: nuova energia al canale, dunque, attraverso un piano d'azione
denso e articolato che passa da nuove modalità di gestione dei rapporti di
partnership a campagne di incentivazione, da iniziative e promozioni specifiche
per acquisire nuovi clienti a una massiccia campagna di comunicazione.
Le nuove politiche commerciale e gli investimenti in marketing e comunicazione
saranno supportati inoltre da una forte spinta verso il rinnovamento e
ampliamento dell'offerta gestionale nonché delle configurazioni rivolte a
mercati verticali.
Febbraio 2009.
Oggi C.M.A. Informatica , è
partner di ESA SOFTWARE.

C.M.A. Informatica, nel proseguire il suo cammino, oggi è partner di ESA SOFTWARE, questo darà modo di allargare i nostri servizi verso una fascia di utenza ancor più vasta.
C.M.A. Informatica con i software ed il know out di ESA, è ora in grado di rivolgersi a quelle realtà medio piccole e non solo, che a discapito delle loro dimensioni strutturali, hanno e sentono il bisogno di servizi sempre più innovativi e necessari, per affrontare il nuovo mercato di un business dove vede la globalizzazione a tutti i livelli.
Chi è ESA SOFTWARE:
La storia di esa software coincide
con la storia dell'informatizzazione delle imprese italiane. Dal 1982, anno di
fondazione, si è affermata conquistando la fiducia di migliaia e migliaia di
clienti in ogni settore dell'industria, del commercio, dei servizi. La filosofia
aziendale di credere e investire in ambienti hardware e software "standard", con
una lungimiranza più volte premiata dal mercato, l'ha condotta verso un primato
assai invidiabile in Italia.
esa software per prima ha creduto nelle terze parti come interlocutori adatti a
meglio servire le imprese di piccole dimensioni, in quanto capaci di sopperire
alle limitate competenze organizzative e capacità d’investimento, consolidando
nel tempo una rete di Partner qualificati che oggi coprono capillarmente tutto
il territorio.
esa software ha costantemente ricercato lo stato dell'arte della tecnologia per
trasformarla in innovazione, appoggiandosi a serie competenze d'impresa, a
capacità progettuali sempre più consolidate, ricorrendo perfino alla creatività,
quando, per la prima volta in Europa, volle introdurre l'interfaccia grafica
nelle applicazioni gestionali, una caratteristica oggi scontata.
Le soluzioni esa software hanno sempre messo in risalto il modello organizzativo
dell'imprenditoria italiana, in quanto perfettamente inserita nella cultura del
nostro Paese, in contrapposizione alla rigida struttura dei prodotti
internazionali che soffrono sempre nell’adattarsi. L'azienda non si è mai
accontentata circa la qualità dei servizi offerti ai clienti; ha sempre cercato
di comprendere le loro esigenze per realizzare soluzioni che aggiungessero
valore all'impresa. L'impegno è sempre stato non solo di produrre soddisfazione
e qualità, ma soprattutto di assicurare regolarmente il ritorno
dell'investimento.
In questo contesto esa software è stata tra le prime società del settore ad
ottenere, nel 1997, la certificazione ISO 9001 che si riferisce al ciclo di
sviluppo del software, al processo di vendita e ai servizi post-vendita.
SIGMA400
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MEMORIA MAGNETICA DA IBM
Presentato il prototipo del probabile standard futuro
Cosa ne direste di una memoria Ram che non si
cancella quando viene tolta la corrente al Pc? E se fosse venti volte più veloce
della Dram più rapida oggi sul mercato? E se inoltre consumasse solo un
centesimo dell’energia richiesta dai chip attuali?
Il prototipo di Mram presentato da Ibm e Infineon promette proprio tutto questo
– scatenando la fantasia di produttori e progettisti, che vedono delinearsi uno
standard universale di memorizzazione per il futuro. La “M” sta per “magnetico”:
le cariche elettriche utilizzate nei banchi di memoria odierni vengono infatti
sostituite da campi magnetici.
Il progetto Mram non è una novità assoluta: se ne parla già dall’anno scorso, ma
questa è la prima volta che viene mostrato un prototipo (da 16 mega) operativo.
Le prime applicazioni, previste per il 2007, saranno nel settore dei dispositivi
portatili.
C.M.A.
Informatica - Piazza Roma, 30
20034 Giussano (Milano)
Tel: (0362) 85.26.57 Fax: (0362) 85.22.29